Art. 3.
(Trasferimento coattivo).

      1. Il prefetto, entro due mesi dalla ricezione dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessati, notificando l'avvenuta acquisizione al chiamato all'eredità o avente causa iure ereditatis.
      2. Le aree acquisite ai sensi del comma 1 possono essere utilizzate per finalità di interesse pubblico conformi alla natura e ai contenuti dei relativi vincoli ambientali.